ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE
IL SINDACO
Vista la legge n. 53 del 21.3.1990 (art. 1, comma 7° ed art. 18) riguardante l'istituzione dell'albo delle persone idonee alle funzioni di Presidente di Seggio Elettorale;
Visti, altresì, il 1° comma dell'art. 35 del DPR 30.3.1957, n. 361 e 2° comma dell'art. 20 del
DPR 16.5.1960, n. 570;
Considerato che possono svolgere le funzioni di Presidente di Seggio Elettorale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali purché in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che non si trovano in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T:U: delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 Maggio 1960, n. 570 (1)
Visto gli articoli 1 e 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituiti dall'articolo 1 della Legge n. 53 del 21.3.1990
INVITA GLI ELETTORI disposti ad essere inseriti nell'apposito Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale a presentare apposita domanda all'Ufficio Elettorale entro il mese di NOVEMBRE del corrente anno.
Nella DOMANDA allegata, dovrà essere indicato:
- il cognome ed il nome
- la data ed il luogo di nascita (è necessario non aver superato il 70° anno di età)
- la residenza con l'indicazione della via e del n.ro civico
- la professione, arte o mestiere
- il titolo di studio.
Art. 38 D.P.R. n. 361 del 30 Marzo 1957:
“Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:
a)omissi; b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno e dei Trasporti e dell’Ente Poste S.p.A.: c) gli appartenenti a
forze armate in servizio; d) i Medici provinciali, gli Ufficiali Sanitari ed i Medici condotti; e) i Segretari
Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali
comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”.
- il testo dell’art. 23 del D.P.R. n. 570 del 16 Maggio 1960, prevede gli stessi casi di incompatibilità
Orciano Pisano, 03 ottobre 2024 Il Sindaco Giuliana Menci
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