Le attuali leggi in vigore non prevedono l'obbligo della presenza di un accompagnatore sugli scuolabus dei bambini delle scuole primarie/elementari. Tuttavia, secondo la Cassazione civile (sentenza n. 23464 del 19 novembre 2010), anche in mancanza di un “obbligo normativo del comune di disporre la vigilanza” sul servizio di scuolabus, l’ente è comunque tenuto a “garantire la presenza di un accompagnatore, oltre all’autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico” proprio in considerazione dell’età dei trasportati. I comuni, in sostanza, devono adottare tutte le “cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori”.
Per questo, l'Amministrazione comunale invita con il presente avviso gli operatori del terzo settore a manifestare interesse allo svolgimento del servizio in oggetto, da svolgersi negli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.
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