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ART. 57 - AUTONOMIA FINANZIARIA
1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle
leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia
finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie
e trasferite.
2. Il Comune è titolare di podestà impositiva
autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di
imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi
e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso
termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale
delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
4. La Giunta approva il piano esecutivo di gestione
attraverso il quale predetermina gli obiettivi, i servizi
e le prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili
dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e
di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione
degli interventi programmati.
5. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa
è strettamente correlata al costante mantenimento
dell'equilibrio economico e finanziario ed è
soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla
realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
6. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante rendiconto che comprende il conto del bilancio,
il conto economico e quello del patrimonio, secondo
le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
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ART. 58 - DEMANIO E PATRIMONIO
1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti,
in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime
giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli
enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi
della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità
pubblica.
3. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati
in apposito inventario da redigere, in conformità
alle disposizioni di legge, secondo i principi e le
tecniche della contabilità patrimoniale, con
l'obbligo di conservare titoli, atti e scritture relative
al patrimonio.
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ART. 59 - REVISORE DEI CONTI
1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti,
secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti
dell'ente, dura in carica tre anni, e' rieleggibile
per una sola volta ed e' revocabile per inadempienza
nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono
negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella
sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la
vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza
del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo
apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore
esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza, produttività ed economicità
della gestione.
5. Il revisore , ove riscontri gravi irregolarità
nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente
al Consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue
attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del
mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al revisore dei conti possono essere affidate le
ulteriori funzioni previste dal regolamento di contabilità.
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CAPO II - CONTROLLO DI GESTIONE
ART. 60 - CONTROLLO DI GESTIONE
1. Per definire in maniera compiuta il complesso sistema
dei controlli interni dell'Ente il regolamento individua
i metodi, indicatori e parametri, quali strumenti di
supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza
ed economicità dei risultati conseguiti, rispetto
ai programmi e ai costi sostenuti.
2. Il regolamento di contabilità definisce, nell'ambito
dei principi stabiliti dalla legge, le modalità
di applicazione del controllo di gestione.
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