Comune di Orciano Pisano
21 Maggio 2012
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Lo Statuto Comunale
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TITOLO VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA
CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 45 - TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Salvo quanto diversamente previsto in ordine a specifici istituti, ai fini dell'esercizio dei diritti di partecipazione, sono considerati titolari di tali diritti tutti coloro che risiedono nel territorio comunale e coloro che abbiano un rapporto qualificato con il Comune per ragioni di lavoro, di impegno volontario o di utenza dei servizi.

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ART. 46 - PARTECIPAZIONE

1. Il Comune riconosce e promuove la partecipazione dei cittadini alla determinazione degli indirizzi e delle scelte, nonché alla verifica dell'azione amministrativa, quale elemento qualificante dello sviluppo democratico. Considera, a tale scopo, con favore la costituzione di ogni ente o associazione diretta a concorrere con metodo democratico all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità comunale.
2. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni, ai fini del concreto esercizio della partecipazione, promuove e garantisce la consultazione della cittadinanza, degli enti locali e territoriali, delle formazioni sociali e degli altri organismi della società civile interessati.

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CAPO II - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI

ART. 47 - VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune, nel rispetto della loro autonomia, valorizza le associazioni, gli enti, le fondazioni, le istituzioni, i comitati, senza scopo di lucro e le organizzazioni del volontariato operanti nel suo territorio e nell'ambito delle materie di sua competenza.
2. A tale scopo, oltre a concedere vantaggi economici diretti e indiretti, il Comune promuove e garantisce l'attiva partecipazione di tali formazioni sociali all'esercizio delle proprie funzioni.

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ART. 48 - CONVENZIONI

1. Con le Associazioni e le Organizzazioni del volontariato iscritte all'Albo, le quali diano garanzie di serietà e di capacità organizzativa, il Comune può stipulare convenzioni per lo svolgimento di iniziative, di attività e di servizi di rilevante utilità sociale.

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CAPO III - ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE

ART. 49 - ISTANZE E PETIZIONI

1. Nel rispetto dei principi posti dallo Statuto, il Regolamento sulla partecipazione disciplina il diritto dei cittadini, singoli o associati, di presentare, ai fini della migliore tutela dell'interesse collettivo, istanze e petizioni dirette a richiamare l'attenzione su questioni di interesse della comunità, in merito alle quali viene richiesto l'intervento dell'Amministrazione.
2. Le istanze e le petizioni possono riguardare qualsiasi argomento sul quale gli organi del Comune hanno competenza deliberativa.
3. Esse sono indirizzate al Sindaco il quale le trasmette all'organo competente per materia. Le istanze e le petizioni che riguardano materie di competenza della Giunta sono comunque comunicate al Consiglio.

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ART. 50 - ESAME DELLE ISTANZE E DELLE PETIZIONI

1. Il Regolamento determina le garanzie per una tempestiva presa in esame delle istanze e delle petizioni, prevedendo, nel caso di adozione da parte dell'Amministrazione di atti ad esse conseguenti, forme di contraddittorio con i presentatori.
2. Nel caso in cui le istanze e le petizioni siano sottoscritte da almeno trecento cittadini, l'organo competente è tenuto a fornire risposta motivata entro un termine non superiore a 60 giorni dalla presentazione.
3. Qualora le istanze e le petizioni di cui al precedente comma riguardino questioni di competenza del Consiglio, esse sono discusse in seduta da tenersi entro i 60 giorni dalla loro presentazione.

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ART. 51 - INIZIATIVA POPOLARE

1. L'iniziativa popolare per l'adozione dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio è esercitata mediante la presentazione da parte di 150 cittadini di un articolato di un testo di deliberazione, accompagnato da relazione illustrativa.
2. Le modalità della raccolta e della verifica delle firme e della presentazione della proposta sono disciplinate dal Regolamento.
3. Il Regolamento prevede altresì le forme e le modalità di consultazione degli uffici comunali, al fine di fornire ai promotori un adeguato supporto tecnico ed informativo per la redazione della proposta.

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ART. 52 - LIMITI ALL'INIZIATIVA POPOLARE

1. Non possono essere oggetto di iniziativa popolare:
a) il Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Comunale;
b) il bilancio preventivo e i provvedimenti concernenti applicazione di tributi e fissazione di tariffe;
c) gli atti e i provvedimenti concernenti il personale comunale o degli Enti, aziende e istituzioni dipendenti;
d) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti;
e) le elezioni, le nomine le revoche e le decadenze;
f) il piano regolatore comunale;
g) gli atti vincolati meramente esecutivi di disposizione di legge o di regolamento.
2. Non è ammessa l'iniziativa di atti o regolamenti tendenti a restringere i diritti delle minoranze etniche e religiose e la loro tutela.

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ART. 53 - COPERTURA FINANZIARIA

1. La proposta di iniziativa popolare la cui approvazione importi nuove o maggiori spese deve indicare, a pena di inammissibilità, i mezzi per farvi fronte.
2. A tale scopo, il Regolamento prevede garanzie affinché gli Uffici comunali forniscano ai promotori la più ampia collaborazione, nonché speciali agevolazioni per l'accesso a tutti i dati e le informazioni necessarie.

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CAPO IV - CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM

ART. 54 - CONSULTAZIONI POPOLARI

1. Il Comune, previa deliberazione consiliare, può promuovere, in vista dell'esercizio delle proprie funzioni, forme di consultazione della popolazione dirette a conoscere gli orientamenti della comunità amministrata su specifici problemi secondo le modalità di volta in volta ritenute più idonee.

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ART. 55 - REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Sindaco indice referendum consultivo quando ne sia fatta richiesta da 2/3 dei componenti del Consiglio o da 1/3 degli elettori del Comune.
2. Il referendum può essere richiesto in ordine a qualsiasi argomento su cui il Consiglio ha competenza deliberativa, salvo che sulle materie di cui al precedente art. 53.
3. Esso consiste nella sottoposizione all'elettore di un quesito, formulato in modo chiaro, conciso ed univoco, con il quale viene prospettata la scelta tra due o più opzioni, sino ad un massimo di quattro, relative allo stesso oggetto.
4. Qualora la proposta referendaria comporti nuove o maggiori spese, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 54.
5. Il referendum di cui al presente articolo non si tiene nel caso in cui, prima della sua indizione, il Consiglio deliberi conformemente alla richiesta referendaria.
6. Le modalità per la raccolta e la verifica delle firme e per l'indizione e lo svolgimento del referendum sono stabilite dal Regolamento.

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ART. 56 - AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM

1. Il giudizio di ammissibilità del referendum comunale è svolto secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento, nell'ambito dei principi fissati dallo Statuto.
2. Il Consiglio discute l'esito della consultazione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati. Trascorso tale termine, l'argomento è iscritto di diritto all'ordine del giorno e discusso nella prima seduta con precedenza su ogni altro.
3. Entro ulteriori sessanta giorni dalla scadenza di cui al precedente comma, il Consiglio delibera sulla materia oggetto della consultazione referendaria.

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