|
ART. 45 - TITOLARI DEI DIRITTI
DI PARTECIPAZIONE
1. Salvo quanto diversamente previsto in ordine a specifici
istituti, ai fini dell'esercizio dei diritti di partecipazione,
sono considerati titolari di tali diritti tutti coloro
che risiedono nel territorio comunale e coloro che abbiano
un rapporto qualificato con il Comune per ragioni di
lavoro, di impegno volontario o di utenza dei servizi.
top
ART. 46 - PARTECIPAZIONE
1. Il Comune riconosce e promuove la partecipazione
dei cittadini alla determinazione degli indirizzi e
delle scelte, nonché alla verifica dell'azione
amministrativa, quale elemento qualificante dello sviluppo
democratico. Considera, a tale scopo, con favore la
costituzione di ogni ente o associazione diretta a concorrere
con metodo democratico all'attività politico-amministrativa,
economica e sociale della comunità comunale.
2. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni, ai
fini del concreto esercizio della partecipazione, promuove
e garantisce la consultazione della cittadinanza, degli
enti locali e territoriali, delle formazioni sociali
e degli altri organismi della società civile
interessati.
top
CAPO II - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE
ASSOCIAZIONI
ART. 47 - VALORIZZAZIONE DELLE
LIBERE FORME ASSOCIATIVE
1. Il Comune, nel rispetto della loro autonomia, valorizza
le associazioni, gli enti, le fondazioni, le istituzioni,
i comitati, senza scopo di lucro e le organizzazioni
del volontariato operanti nel suo territorio e nell'ambito
delle materie di sua competenza.
2. A tale scopo, oltre a concedere vantaggi economici
diretti e indiretti, il Comune promuove e garantisce
l'attiva partecipazione di tali formazioni sociali all'esercizio
delle proprie funzioni.
top
ART. 48 - CONVENZIONI
1. Con le Associazioni e le Organizzazioni del volontariato
iscritte all'Albo, le quali diano garanzie di serietà
e di capacità organizzativa, il Comune può
stipulare convenzioni per lo svolgimento di iniziative,
di attività e di servizi di rilevante utilità
sociale.
top
CAPO III - ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE DI INIZIATIVA
POPOLARE
ART. 49 - ISTANZE E PETIZIONI
1. Nel rispetto dei principi posti dallo Statuto, il
Regolamento sulla partecipazione disciplina il diritto
dei cittadini, singoli o associati, di presentare, ai
fini della migliore tutela dell'interesse collettivo,
istanze e petizioni dirette a richiamare l'attenzione
su questioni di interesse della comunità, in
merito alle quali viene richiesto l'intervento dell'Amministrazione.
2. Le istanze e le petizioni possono riguardare qualsiasi
argomento sul quale gli organi del Comune hanno competenza
deliberativa.
3. Esse sono indirizzate al Sindaco il quale le trasmette
all'organo competente per materia. Le istanze e le petizioni
che riguardano materie di competenza della Giunta sono
comunque comunicate al Consiglio.
top
ART. 50 - ESAME DELLE ISTANZE
E DELLE PETIZIONI
1. Il Regolamento determina le garanzie per una tempestiva
presa in esame delle istanze e delle petizioni, prevedendo,
nel caso di adozione da parte dell'Amministrazione di
atti ad esse conseguenti, forme di contraddittorio con
i presentatori.
2. Nel caso in cui le istanze e le petizioni siano sottoscritte
da almeno trecento cittadini, l'organo competente è
tenuto a fornire risposta motivata entro un termine
non superiore a 60 giorni dalla presentazione.
3. Qualora le istanze e le petizioni di cui al precedente
comma riguardino questioni di competenza del Consiglio,
esse sono discusse in seduta da tenersi entro i 60 giorni
dalla loro presentazione.
top
ART. 51 - INIZIATIVA POPOLARE
1. L'iniziativa popolare per l'adozione dei regolamenti
e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio
è esercitata mediante la presentazione da parte
di 150 cittadini di un articolato di un testo di deliberazione,
accompagnato da relazione illustrativa.
2. Le modalità della raccolta e della verifica
delle firme e della presentazione della proposta sono
disciplinate dal Regolamento.
3. Il Regolamento prevede altresì le forme e
le modalità di consultazione degli uffici comunali,
al fine di fornire ai promotori un adeguato supporto
tecnico ed informativo per la redazione della proposta.
top
ART. 52 - LIMITI ALL'INIZIATIVA
POPOLARE
1. Non possono essere oggetto di iniziativa popolare:
a) il Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio
Comunale;
b) il bilancio preventivo e i provvedimenti concernenti
applicazione di tributi e fissazione di tariffe;
c) gli atti e i provvedimenti concernenti il personale
comunale o degli Enti, aziende e istituzioni dipendenti;
d) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti;
e) le elezioni, le nomine le revoche e le decadenze;
f) il piano regolatore comunale;
g) gli atti vincolati meramente esecutivi di disposizione
di legge o di regolamento.
2. Non è ammessa l'iniziativa di atti o regolamenti
tendenti a restringere i diritti delle minoranze etniche
e religiose e la loro tutela.
top
ART. 53 - COPERTURA FINANZIARIA
1. La proposta di iniziativa popolare la cui approvazione
importi nuove o maggiori spese deve indicare, a pena
di inammissibilità, i mezzi per farvi fronte.
2. A tale scopo, il Regolamento prevede garanzie affinché
gli Uffici comunali forniscano ai promotori la più
ampia collaborazione, nonché speciali agevolazioni
per l'accesso a tutti i dati e le informazioni necessarie.
top
CAPO IV - CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM
ART. 54 - CONSULTAZIONI POPOLARI
1. Il Comune, previa deliberazione consiliare, può
promuovere, in vista dell'esercizio delle proprie funzioni,
forme di consultazione della popolazione dirette a conoscere
gli orientamenti della comunità amministrata
su specifici problemi secondo le modalità di
volta in volta ritenute più idonee.
top
ART. 55 - REFERENDUM CONSULTIVO
1. Il Sindaco indice referendum consultivo quando ne
sia fatta richiesta da 2/3 dei componenti del Consiglio
o da 1/3 degli elettori del Comune.
2. Il referendum può essere richiesto in ordine
a qualsiasi argomento su cui il Consiglio ha competenza
deliberativa, salvo che sulle materie di cui al precedente
art. 53.
3. Esso consiste nella sottoposizione all'elettore di
un quesito, formulato in modo chiaro, conciso ed univoco,
con il quale viene prospettata la scelta tra due o più
opzioni, sino ad un massimo di quattro, relative allo
stesso oggetto.
4. Qualora la proposta referendaria comporti nuove o
maggiori spese, si applicano le disposizioni di cui
al precedente art. 54.
5. Il referendum di cui al presente articolo non si
tiene nel caso in cui, prima della sua indizione, il
Consiglio deliberi conformemente alla richiesta referendaria.
6. Le modalità per la raccolta e la verifica
delle firme e per l'indizione e lo svolgimento del referendum
sono stabilite dal Regolamento.
top
ART. 56 - AMMISSIBILITÀ
DEL REFERENDUM
1. Il giudizio di ammissibilità del referendum
comunale è svolto secondo le modalità
e le procedure previste dal Regolamento, nell'ambito
dei principi fissati dallo Statuto.
2. Il Consiglio discute l'esito della consultazione
entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.
Trascorso tale termine, l'argomento è iscritto
di diritto all'ordine del giorno e discusso nella prima
seduta con precedenza su ogni altro.
3. Entro ulteriori sessanta giorni dalla scadenza di
cui al precedente comma, il Consiglio delibera sulla
materia oggetto della consultazione referendaria.
top
|