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ART. 36 - PRINCIPI IN MATERIA
DI PROCEDIMENTO
1. I procedimenti amministrativi del Comune si informano
ai principi di trasparenza, responsabilità, partecipazione
tempestività, semplificazione ed economicità,
in armonia con le leggi della Repubblica.
2. Apposito Regolamento sul procedimento amministrativo
disciplina lo svolgimento delle varie fasi del procedimento,
la pubblicità, i profili di responsabilità
e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità,
imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa.
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ART. 37 - INIZIO DEL PROCEDIMENTO
1. L'avvio del procedimento è comunicato ai
diretti interessati e, qualora siano facilmente individuabili,
a coloro ai quali può derivare un pregiudizio
dal provvedimento che l'amministrazione intende adottare.
2. Il responsabile del procedimento determina, caso
per caso, se vi siano altri interessati.
3. Il responsabile del procedimento deve altresì
adeguatamente motivare le esigenze di celerità
che impediscano la comunicazione dell'avvio del procedimento,
assumendosi la responsabilità per la mancata
comunicazione.
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ART. 38 - PARTECIPAZIONE AL
PROCEDIMENTO
1. Hanno diritto di partecipare ai procedimenti tutti
i soggetti, persone fisiche o giuridiche o enti di fatto,
nei cui confronti il provvedimento finale è destinato
a produrre effetti diretti o che per legge devono intervenirvi
nonché per i quali possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento finale e che siano individuati o facilmente
individuabili.
2. I soggetti legittimati ad intervenire al procedimento
hanno facoltà di presentare memorie e documenti;
di partecipare direttamente o tramite propri delegati,
nei casi e nei modi previsti dal Regolamento, agli eventuali
accertamenti tecnici; di essere uditi dal responsabile
del procedimento; di accedere a tutti gli atti e di
averne copia attraverso procedure semplificate.
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ART. 39 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. I regolamenti individuano i tipi di procedimenti
amministrativi e le unità organizzative competenti
per ciascun tipo di procedimento.
2. Il preposto all'unità organizzativa competente
assegna a sé o ad altro addetto della medesima
unità la responsabilità di ogni singolo
procedimento.
3. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di
cui al comma precedente, il responsabile del procedimento
è comunque individuabile nel Funzionario responsabile
del servizio o, in mancanza, dell'area funzionale sotto
la cui competenza ricade l'istruzione procedimentale.
4. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria
del procedimento medesimo, dall'avvio fino all'emanazione
del provvedimento finale, ovvero, se si tratta di provvedimento
di competenza del Consiglio, della Giunta o del Sindaco,
fino alla presentazione all'organo competente dello
schema di provvedimento completato in ogni sua parte.
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CAPO II - INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E ACCESSO
ART. 40 - PUBBLICAZIONE DI ATTI
1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici. Il Comune
individua le misure idonee per favorirne la diffusione
e la conoscenza, garantendo la trasparenza dell'azione
amministrativa.
2. Nel Municipio sono previsti appositi spazi da destinare
ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti,
avvisi secondo le previsioni di legge, Statuto e Regolamenti.
L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che
si avvale di un messo, e su attestazione di questi,
certifica l'avvenuta pubblicazione.
3. Sono esclusi dalla pubblicità gli atti riservati
per espressa disposizione di legge o per regolamento
o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione
del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro
diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza
delle persone, dei gruppi o delle imprese.
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ART. 41 - ESERCIZIO DEL DIRITTO
DI ACCESSO
1. Chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti, ha il diritto di accedere
agli atti ed ai documenti del Comune.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante la visione
e l'estrazione di copia. L'esame degli atti e documenti
è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato
solo al rimborso del costo di riproduzione, salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo.
3. Il Regolamento disciplina le modalità per
l'esercizio del diritto di accesso, in modo che sia
assicurata la massima semplicità delle procedure
e l'immediatezza dell'accesso.
4. Il Regolamento individua i casi di rifiuto, limitazione
o differimento dell'accesso, disponendo comunque che
essi siano adeguatamente motivati.
5. Il diritto di accesso di cui al presente articolo
si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende
dipendenti dal Comune, nonché dei concessionari
di pubblici servizi comunali, secondo modalità
stabilite dal Regolamento.
6. È istituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico,
che ha il compito, tra l'altro, di fornire ai cittadini
tutte le informazioni necessarie per il diritto di accesso.
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CAPO III - DIFENSORE CIVICO
ART. 42 - FUNZIONI DEL DIFENSORE
CIVICO
1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità
e del buon funzionamento dell'Amministrazione Comunale.
2.Il Difensore Civico può intervenire su richiesta
di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa,
presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali,
le istituzioni, i concessionari di servizi, le società
che gestiscono servizi pubblici, nell'ambito del territorio
comunale, esercitando funzioni di proposta, sollecitazione,
richiesta di informazioni.
3.A tal fine può convocare il responsabile del
servizio interessato e richiedere documenti, notizie,
chiarimenti, senza che possa esservi opposti il segreto
d'ufficio.
4. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente
la pratica entro i termini prefissati.
5. Il Difensore Civico acquisite tutte le informazioni
utili procede come segue:
- segnala agli organi competenti le disfunzioni, gli
abusi e le carenze riscontrate;
- intima, in caso di ritardo, agli organi competenti
a provvedere entro un termine definito;
- comunica verbalmente o per iscritto il proprio parere
al cittadino che ne ha richiesto l'intervento.
6. Il Difensore Civico esercita il controllo di legittimità
sugli atti del Consiglio e della Giunta Comunale con
le modalità previste dalla legge.
7. Tutti i responsabili dei servizi e degli uffici sono
tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività
del Difensore Civico.
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ART. 43 - NOMINA DEL DIFENSORE
CIVICO
1. Il Difensore Civico e' nominato dal Consiglio Comunale
con votazione segreta e con la maggioranza dei voti
dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune per le prime
due votazioni e a maggioranza assoluta per le successive.
2. Al Difensore Civico comunale sono assegnate adeguate
risorse strumentali e di personale e può essere
corrisposta una indennità di funzione
3. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle
informazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione
del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete
o riservate ai sensi di legge.
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ART. 44 - UFFICIO DEL DIFENSORE
CIVICO
1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Difensore
Civico dispone di una struttura organizzativa indipendente,
di personale e di risorse finanziarie adeguati.
2. Il Difensore Civico può coordinare la propria
attività con quella di altri Difensori Civici,
anche attraverso l'uso di strutture comuni, sulla base
di apposite convenzioni.
3. Il Comune può aderire ad iniziative per la
costituzione di un unico Ufficio del Difensore Civico
tra enti diversi o anche avvalersi dell'Ufficio operante
presso altri Comuni.
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