Comune di Orciano Pisano
21 Maggio 2012
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Lo Statuto Comunale
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TITOLO V - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I - IL PROCEDIMENTO

ART. 36 - PRINCIPI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO

1. I procedimenti amministrativi del Comune si informano ai principi di trasparenza, responsabilità, partecipazione tempestività, semplificazione ed economicità, in armonia con le leggi della Repubblica.
2. Apposito Regolamento sul procedimento amministrativo disciplina lo svolgimento delle varie fasi del procedimento, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa.

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ART. 37 - INIZIO DEL PROCEDIMENTO

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati e, qualora siano facilmente individuabili, a coloro ai quali può derivare un pregiudizio dal provvedimento che l'amministrazione intende adottare.
2. Il responsabile del procedimento determina, caso per caso, se vi siano altri interessati.
3. Il responsabile del procedimento deve altresì adeguatamente motivare le esigenze di celerità che impediscano la comunicazione dell'avvio del procedimento, assumendosi la responsabilità per la mancata comunicazione.

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ART. 38 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Hanno diritto di partecipare ai procedimenti tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche o enti di fatto, nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti o che per legge devono intervenirvi nonché per i quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale e che siano individuati o facilmente individuabili.
2. I soggetti legittimati ad intervenire al procedimento hanno facoltà di presentare memorie e documenti; di partecipare direttamente o tramite propri delegati, nei casi e nei modi previsti dal Regolamento, agli eventuali accertamenti tecnici; di essere uditi dal responsabile del procedimento; di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate.

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ART. 39 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. I regolamenti individuano i tipi di procedimenti amministrativi e le unità organizzative competenti per ciascun tipo di procedimento.
2. Il preposto all'unità organizzativa competente assegna a sé o ad altro addetto della medesima unità la responsabilità di ogni singolo procedimento.
3. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento è comunque individuabile nel Funzionario responsabile del servizio o, in mancanza, dell'area funzionale sotto la cui competenza ricade l'istruzione procedimentale.
4. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria del procedimento medesimo, dall'avvio fino all'emanazione del provvedimento finale, ovvero, se si tratta di provvedimento di competenza del Consiglio, della Giunta o del Sindaco, fino alla presentazione all'organo competente dello schema di provvedimento completato in ogni sua parte.

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CAPO II - INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E ACCESSO

ART. 40 - PUBBLICAZIONE DI ATTI

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici. Il Comune individua le misure idonee per favorirne la diffusione e la conoscenza, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Nel Municipio sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi secondo le previsioni di legge, Statuto e Regolamenti. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo, e su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
3. Sono esclusi dalla pubblicità gli atti riservati per espressa disposizione di legge o per regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

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ART. 41 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

1. Chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ha il diritto di accedere agli atti ed ai documenti del Comune.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante la visione e l'estrazione di copia. L'esame degli atti e documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato solo al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
3. Il Regolamento disciplina le modalità per l'esercizio del diritto di accesso, in modo che sia assicurata la massima semplicità delle procedure e l'immediatezza dell'accesso.
4. Il Regolamento individua i casi di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso, disponendo comunque che essi siano adeguatamente motivati.
5. Il diritto di accesso di cui al presente articolo si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende dipendenti dal Comune, nonché dei concessionari di pubblici servizi comunali, secondo modalità stabilite dal Regolamento.
6. È istituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che ha il compito, tra l'altro, di fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie per il diritto di accesso.

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CAPO III - DIFENSORE CIVICO

ART. 42 - FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'Amministrazione Comunale.
2.Il Difensore Civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici, nell'ambito del territorio comunale, esercitando funzioni di proposta, sollecitazione, richiesta di informazioni.
3.A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa esservi opposti il segreto d'ufficio.
4. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.
5. Il Difensore Civico acquisite tutte le informazioni utili procede come segue:
- segnala agli organi competenti le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate;
- intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro un termine definito;
- comunica verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento.
6. Il Difensore Civico esercita il controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Giunta Comunale con le modalità previste dalla legge.
7. Tutti i responsabili dei servizi e degli uffici sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

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ART. 43 - NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico e' nominato dal Consiglio Comunale con votazione segreta e con la maggioranza dei voti dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune per le prime due votazioni e a maggioranza assoluta per le successive.
2. Al Difensore Civico comunale sono assegnate adeguate risorse strumentali e di personale e può essere corrisposta una indennità di funzione
3. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle informazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge.

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ART. 44 - UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Difensore Civico dispone di una struttura organizzativa indipendente, di personale e di risorse finanziarie adeguati.
2. Il Difensore Civico può coordinare la propria attività con quella di altri Difensori Civici, anche attraverso l'uso di strutture comuni, sulla base di apposite convenzioni.
3. Il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'Ufficio operante presso altri Comuni.

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