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ART. 7 - ORGANI DI GOVERNO
1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio
Comunale, la Giunta e il Sindaco e le rispettive competenze
sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale e' l'organo di indirizzo e
di controllo politico e amministrativo.
3. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa
del Comune e svolge attività propositive e di
impulso nei confronti del consiglio.
4. Il Sindaco e' responsabile dell'amministrazione ed
e' il legale rappresentante del Comune, egli esercita
inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo
le leggi dello Stato.
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ART. 8 - DELIBERAZIONI DEGLI
ORGANI COLLEGIALI
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte,
di regola, con votazione palese; sono da assumere a
scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone,
quando venga esercitata una facoltà discrezionale
fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive
di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi
svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte
di deliberazione avvengono attraverso i responsabili
degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle
sedute del Consiglio e della Giunta e' curata dal segretario
comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute
quando si trova in stato di incompatibilità:
in tal caso e' sostituito in via temporanea dal componente
del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente,
di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente
e dal segretario.
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ART. 9 - CONSIGLIO COMUNALE
1.Il funzionamento del Consiglio Comunale e' disciplinato
da apposito regolamento secondo i principi generali
della massima trasparenza, celerità dei procedimenti,
snellimento delle procedure di funzionamento.
2.Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa
e funzionale e, rappresenta l'intera comunità,
delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita
il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del
Consiglio Comunale e' attribuita al Sindaco. In sua
assenza tale carica è esercitata dal consigliere
anziano.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione
e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati
dalla legge.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per
la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune
presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina
degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi
sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato
politico-amministrativo dell'organo consiliare.
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ART. 10 - SESSIONI E CONVOCAZIONE
1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge
in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno
cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie
almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione
può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche,
salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che
ne disciplina il funzionamento.
4. La prima seduta del Consiglio Comunale e' convocata
e presieduta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione
degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci
giorni dalla convocazione.
5. Il Consiglio Comunale può riunirsi in seduta
aperta anche su richiesta di 150 cittadini residenti,
nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.
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ART. 11 - LINEE PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla
data del suo avvenuto insediamento, e comunque in tempo
utile per l'approvazione del bilancio, sono presentate,
da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante
il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto
di intervenire nella definizione delle linee programmatiche,
proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche,
mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle
modalità indicate dal regolamento del Consiglio
Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede
a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del
Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il
30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio
provvedere ad integrare, nel corso della durata del
mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche,
le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e
delle problematiche che dovessero emergere in ambito
locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il
Sindaco presenta all'organo consiliare il documento
di rendicontazione dello stato di attuazione e della
realizzazione delle linee programmatiche.
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ART. 12 - COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI
1. Il Consiglio può istituire Commissioni permanenti,
secondo quanto previsto dal Regolamento di funzionamento
del Consiglio che ne disciplina la materia, il numero,
la composizione, i rispettivi ambiti di competenza,
le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità
dei lavori. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.
2. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle
sedute delle Commissioni, il Sindaco e gli Assessori.
La Commissione può altresì richiedere
la partecipazione alle sedute, senza diritto di voto,
dei Responsabili di Area del Comune e degli Amministratori.
3. La presidenza delle Commissioni Consiliari, ove previste
dal Regolamento, aventi funzione di controllo e garanzia,
è attribuita alla minoranza previa apposita designazione.
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ART. 13 - COMMISSIONE PER LA
PARI OPPORTUNITÀ
1. È istituita la Commissione Comunale per la
pari opportunità, secondo quanto previsto
dal Regolamento di funzionamento del Consiglio che ne
disciplina il numero , la composizione e le modalità
di funzionamento.
2. La Commissione ha lo scopo di promuovere, nell'ambito
delle competenze comunali, azioni positive per il conseguimento
della pari opportunità uomo-donna. Detta Commissione
inoltre formula progetti e propone l'adozione di concreti
e formali provvedimenti amministrativi uniformi alle
politiche di pari opportunità, vigila sull'attività
del Consiglio affinché vengano rispettate le
iniziative tese a superare le discriminazioni tra i
sessi. La Commissione potrà avanzare proposte
in fase di elaborazione degli atti amministrativi agli
organi competenti, che avranno l'obbligo di esaminarle
e rispondere compiutamente.
3. La Commissione al suo interno elegge un Presidente
secondo le modalità dalla stessa stabilite.
4. La Commissione può proporre al Consiglio Comunale
e alla Giunta Municipale, in conformità alle
vigenti disposizioni regolamentari e secondo le rispettive
competenze, l'adozione di atti e provvedimenti in materia
di pari opportunità.
5. Per lo svolgimento della propria attività
la Commissione si avvarrà della collaborazione
degli uffici comunali.
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ART. 14 - COMMISSIONI SPECIALI
1. Ove ne ravvisi la necessità, il Consiglio
Comunale può istituire commissioni speciali incaricate
di svolgere indagini conoscitive, studi e ricerche utili
al buon funzionamento dell'amministrazione.
2. Il Consiglio può altresì costituire
commissioni di inchiesta, quando ne faccia richiesta
almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.
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ART. 15 - CONSIGLIERI
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione
dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano
l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2.Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate
dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha
ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità
di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle
sedute consiliari per cinque volte consecutive senza
giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione
del Consiglio Comunale. A tale riguardo il sindaco,
a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata
da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione
scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990
n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause
giustificative delle assenze, nonché a fornire
al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine
indicato nella comunicazione scritta, che comunque non
può essere inferiore a giorni 20, decorrenti
dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine,
il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente
conto delle cause giustificative, presentate da parte
del Consigliere interessato.
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ART.16 - DIRITTI E DOVERI DEI
CONSIGLIERI
1. Ogni Consigliere, secondo le modalità previste
dal Regolamento di Funzionamento del Consiglio:
a) ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta
alla deliberazione del Consiglio;
b) ha diritto di presentare interrogazioni ed ogni altra
istanza di sindacato ispettivo al Sindaco o agli Assessori
da esso delegati. Questi hanno l'obbligo di risposta
entro trenta giorni dall'acquisizione dell'interrogazione,
dell'istanza, ecc. presentata dal Consigliere al protocollo
generale dell'ente. La risposta può essere fornita
in Assemblea o nelle competenti commissioni in forma
orale o scritta. Il Regolamento di Funzionamento del
Consiglio Comunale disciplina la materia;
c) ha pieno accesso, al fine di ottenere informazioni
utili all'espletamento del proprio mandato, agli uffici
del Comune, delle istituzioni, delle aziende da esso
dipendenti e delle società a partecipazione comunale,
senza che sia opposto il segreto d'ufficio;
d) ha diritto di ottenere copia degli atti del Comune,
delle istituzioni e delle aziende da esso dipendenti,
nonché delle società a partecipazione
comunale e dei relativi atti preparatori.
2. I Consiglieri sono tenuti al segreto sulle informazioni
e sui documenti ed atti ottenuti nell'esercizio delle
loro prerogative nei casi specificamente previsti dalla
legge.
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ART. 17 - GRUPPI CONSILIARI
1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi Consiliari,
formati di uno o più componenti e nominano i
rispettivi capigruppo entro dieci giorni dalla prima
seduta del Consiglio Comunale. La costituzione dei gruppi
e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono
riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere
e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.
2. Fino alla comunicazione ufficiale alla Segreteria
Generale del nominativo dei capigruppo, gli adempimenti
di cui all'art. 125 del D. Lgs. 267/2000 e quanto altro
previsto dalla normativa vigente nei confronti dei capigruppo
stessi, vengono effettuati nei confronti degli appartenenti
alle singole liste che hanno ottenuto la maggiore cifra
individuale elettorale.
3. Per lo svolgimento delle loro funzioni i gruppi sono
dotati di una propria sede e dispongono di locali, attrezzature
e servizi, secondo criteri dettati dal Regolamento di
Funzionamento del Consiglio.
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ART. 18 - FUNZIONI DEL SINDACO
1.Il Sindaco e' eletto direttamente dai cittadini
secondo le modalità stabilite nella legge che
disciplina altresì i casi di ineleggibilità,
di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause
di cessazione dalla carica.
2.Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede
la Giunta e il Consiglio e sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti,
esercitando altresì tutte le altre funzioni attribuitegli
dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
In particolare:
a) nomina i componenti della Giunta, entro i limiti
di cui all'art. 22, 1^ comma del presente statuto, tra
cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio
nella prima seduta successiva all'elezione;
b) cura gli indirizzi generali dell'azione politica
e amministrativa del Comune, promuove e coordina a tale
scopo l'attività degli Assessori e può
disporne l'eventuale revoca, dandone motivata comunicazione
al Consiglio;
c) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità
ed i criteri stabiliti nell'ordinamento degli uffici
e dei servizi e dalla legge;
d) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio,
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni;
e) svolge le funzioni di ufficiale di governo nell'ambito
dei servizi di competenza statale previsti dalla legge.
In particolare adotta le ordinanze contingibili e urgenti
al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minaccino l'incolumità dei cittadini. Con tali
ordinanze, in casi di emergenza, connesse con il traffico
e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero
quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino
particolari necessità dell'utenza, il Sindaco
può modificare gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
d'intesa con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
f) nell'ambito della disciplina regionale e sulla base
degli indirizzi espressi dal Consiglio coordina e riorganizza
gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici,
nonché gli orari di apertura al pubblico degli
uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al
fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle
esigenze complessive e generali degli utenti;
g) adotta ordinanze contingibili e urgenti in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale;
h) informa la popolazione su situazioni di pericolo
per calamità naturali.
i) esercita, altresì, le attribuzioni previste
dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Sindaco convoca il Consiglio in seduta aperta:
I) di sua iniziativa, sentiti i capigruppo;
II) su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri;
III) su richiesta di 150 cittadini residenti, secondo
quanto specificato all'art. 10, comma 5.
Nel caso di richiesta di indizione di Consiglio comunale
aperto di cui alla precedente num. III), il Sindaco
convoca i capigruppo ed i promotori presentando l'ipotesi
alternativa di un'assemblea pubblica cui far partecipare
la Giunta Comunale. Entro 45 giorni dalla richiesta
iniziale, il Sindaco è comunque tenuto a convocare
il Consiglio Comunale aperto, salvo il caso in cui,
entro il suddetto termine, i promotori abbiano rinunciato
alla richiesta o abbiano optato per l'assemblea pubblica.
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ART. 19 - RAPPRESENTANZA LEGALE
E PROCESSUALE
1.La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco
e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi legalmente
lo sostituisce.
2. La legittimazione processuale del Comune e' attribuita
al Responsabile di Area nelle materie di sua competenza.
Al Responsabile di Area spetta, pertanto, decidere,
con propria determinazione, se avviare o no una lite,
se resistere formalmente ad altra lite promossa da terzi,
se comporla in via transattivi, se rinunziarvi, assumendo
contestualmente i connessi impegni di spesa.
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ART. 20 - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO
PERMANENTE, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO
DEL SINDACO
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza
o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede
allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta
rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio
e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le
funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci
ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni
dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si
procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale
nomina di un Commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina
in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché
della Giunta.
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ART. 21 - VICESINDACO
1. Il Sindaco attribuisce ad un Assessore le funzioni
vicarie per sostituirlo in caso di assenza, impedimento
temporaneo o nel caso di sospensione dall'esercizio
della funzione.
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ART. 22 - COMPOSIZIONE DELLA
GIUNTA
1. La Giunta e' composta dal Sindaco, che la presiede,
e da un numero di Assessori non superiore a quattro.
2. Gli Assessori sono nominati normalmente tra i Consiglieri;
possono essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio,
purché dotati dei requisiti di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità alla carica
di consigliere.
1. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute
del Consiglio Comunale e intervenire nella discussione,
ma non hanno diritto di voto.
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ART. 23 - NOMINA DELLA GIUNTA
1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta
sono nominati dal Sindaco e comunicati al Consiglio
Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori
dandone motivata comunicazione al Consiglio; analoga
comunicazione viene data al Consiglio Comunale nel caso
di dimissioni.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione
e lo stato giuridico degli Assessori nonchè gli
istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati
dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta:
il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti
ed affini, fino al terzo grado, del Sindaco. Gli stessi
non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
2. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali
hanno il divieto di ricoprire incarichi od assumere
consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o,
comunque, sottoposti al controllo e alla vigilanza del
Comune.
3. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta
rimane in carica fino al giorno della proclamazione
degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio
Comunale.
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ART. 24 - FUNZIONAMENTO DELLA
GIUNTA
1. La Giunta e' convocata e presieduta dal Sindaco,
che coordina e controlla l'attività degli assessori
e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche
tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori
e dai responsabili dei servizi.
2. Le sedute sono valide se e' presente la metà
più uno dei componenti e le deliberazione sono
adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Sindaco.
3. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.
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ART. 25 - FUNZIONI DELLA GIUNTA
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel Governo del
Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art.
107, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000, nelle funzioni
degli organi di governo, che non siano riservati dalla
legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze
previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del
Segretario, del Direttore Generale o dei Funzionari;
collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi
generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio
sulla propria attività e svolge attività
propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. È altresì di competenza della Giunta
l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici
e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal Consiglio.
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