Comune di Orciano Pisano
21 Maggio 2012
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Lo Statuto Comunale
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TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 7 - ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale e' l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
4. Il Sindaco e' responsabile dell'amministrazione ed e' il legale rappresentante del Comune, egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

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ART. 8 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta e' curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso e' sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

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ART. 9 - CONSIGLIO COMUNALE

1.Il funzionamento del Consiglio Comunale e' disciplinato da apposito regolamento secondo i principi generali della massima trasparenza, celerità dei procedimenti, snellimento delle procedure di funzionamento.
2.Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresenta l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale e' attribuita al Sindaco. In sua assenza tale carica è esercitata dal consigliere anziano.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

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ART. 10 - SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
4. La prima seduta del Consiglio Comunale e' convocata e presieduta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
5. Il Consiglio Comunale può riunirsi in seduta aperta anche su richiesta di 150 cittadini residenti, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.

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ART. 11 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, e comunque in tempo utile per l'approvazione del bilancio, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e della realizzazione delle linee programmatiche.

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ART. 12 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio può istituire Commissioni permanenti, secondo quanto previsto dal Regolamento di funzionamento del Consiglio che ne disciplina la materia, il numero, la composizione, i rispettivi ambiti di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.
2. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni, il Sindaco e gli Assessori. La Commissione può altresì richiedere la partecipazione alle sedute, senza diritto di voto, dei Responsabili di Area del Comune e degli Amministratori.
3. La presidenza delle Commissioni Consiliari, ove previste dal Regolamento, aventi funzione di controllo e garanzia, è attribuita alla minoranza previa apposita designazione.

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ART. 13 - COMMISSIONE PER LA PARI OPPORTUNITÀ

1. È istituita la Commissione Comunale per la pari opportunità, secondo quanto previsto
dal Regolamento di funzionamento del Consiglio che ne disciplina il numero , la composizione e le modalità di funzionamento.
2. La Commissione ha lo scopo di promuovere, nell'ambito delle competenze comunali, azioni positive per il conseguimento della pari opportunità uomo-donna. Detta Commissione inoltre formula progetti e propone l'adozione di concreti e formali provvedimenti amministrativi uniformi alle politiche di pari opportunità, vigila sull'attività del Consiglio affinché vengano rispettate le iniziative tese a superare le discriminazioni tra i sessi. La Commissione potrà avanzare proposte in fase di elaborazione degli atti amministrativi agli organi competenti, che avranno l'obbligo di esaminarle e rispondere compiutamente.
3. La Commissione al suo interno elegge un Presidente secondo le modalità dalla stessa stabilite.
4. La Commissione può proporre al Consiglio Comunale e alla Giunta Municipale, in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari e secondo le rispettive competenze, l'adozione di atti e provvedimenti in materia di pari opportunità.
5. Per lo svolgimento della propria attività la Commissione si avvarrà della collaborazione degli uffici comunali.

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ART. 14 - COMMISSIONI SPECIALI

1. Ove ne ravvisi la necessità, il Consiglio Comunale può istituire commissioni speciali incaricate di svolgere indagini conoscitive, studi e ricerche utili al buon funzionamento dell'amministrazione.
2. Il Consiglio può altresì costituire commissioni di inchiesta, quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

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ART. 15 - CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2.Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute consiliari per cinque volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative, presentate da parte del Consigliere interessato.

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ART.16 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere, secondo le modalità previste dal Regolamento di Funzionamento del Consiglio:
a) ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
b) ha diritto di presentare interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo al Sindaco o agli Assessori da esso delegati. Questi hanno l'obbligo di risposta entro trenta giorni dall'acquisizione dell'interrogazione, dell'istanza, ecc. presentata dal Consigliere al protocollo generale dell'ente. La risposta può essere fornita in Assemblea o nelle competenti commissioni in forma orale o scritta. Il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la materia;
c) ha pieno accesso, al fine di ottenere informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, agli uffici del Comune, delle istituzioni, delle aziende da esso dipendenti e delle società a partecipazione comunale, senza che sia opposto il segreto d'ufficio;
d) ha diritto di ottenere copia degli atti del Comune, delle istituzioni e delle aziende da esso dipendenti, nonché delle società a partecipazione comunale e dei relativi atti preparatori.
2. I Consiglieri sono tenuti al segreto sulle informazioni e sui documenti ed atti ottenuti nell'esercizio delle loro prerogative nei casi specificamente previsti dalla legge.

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ART. 17 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi Consiliari, formati di uno o più componenti e nominano i rispettivi capigruppo entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale. La costituzione dei gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.
2. Fino alla comunicazione ufficiale alla Segreteria Generale del nominativo dei capigruppo, gli adempimenti di cui all'art. 125 del D. Lgs. 267/2000 e quanto altro previsto dalla normativa vigente nei confronti dei capigruppo stessi, vengono effettuati nei confronti degli appartenenti alle singole liste che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale elettorale.
3. Per lo svolgimento delle loro funzioni i gruppi sono dotati di una propria sede e dispongono di locali, attrezzature e servizi, secondo criteri dettati dal Regolamento di Funzionamento del Consiglio.

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ART. 18 - FUNZIONI DEL SINDACO

1.Il Sindaco e' eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2.Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, esercitando altresì tutte le altre funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
In particolare:
a) nomina i componenti della Giunta, entro i limiti di cui all'art. 22, 1^ comma del presente statuto, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;
b) cura gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del Comune, promuove e coordina a tale scopo l'attività degli Assessori e può disporne l'eventuale revoca, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
c) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nell'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalla legge;
d) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
e) svolge le funzioni di ufficiale di governo nell'ambito dei servizi di competenza statale previsti dalla legge. In particolare adotta le ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini. Con tali ordinanze, in casi di emergenza, connesse con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
f) nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
g) adotta ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
h) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.
i) esercita, altresì, le attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Sindaco convoca il Consiglio in seduta aperta:
I) di sua iniziativa, sentiti i capigruppo;
II) su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri;
III) su richiesta di 150 cittadini residenti, secondo quanto specificato all'art. 10, comma 5.
Nel caso di richiesta di indizione di Consiglio comunale aperto di cui alla precedente num. III), il Sindaco convoca i capigruppo ed i promotori presentando l'ipotesi alternativa di un'assemblea pubblica cui far partecipare la Giunta Comunale. Entro 45 giorni dalla richiesta iniziale, il Sindaco è comunque tenuto a convocare il Consiglio Comunale aperto, salvo il caso in cui, entro il suddetto termine, i promotori abbiano rinunciato alla richiesta o abbiano optato per l'assemblea pubblica.

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ART. 19 - RAPPRESENTANZA LEGALE E PROCESSUALE

1.La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi legalmente lo sostituisce.
2. La legittimazione processuale del Comune e' attribuita al Responsabile di Area nelle materie di sua competenza. Al Responsabile di Area spetta, pertanto, decidere, con propria determinazione, se avviare o no una lite, se resistere formalmente ad altra lite promossa da terzi, se comporla in via transattivi, se rinunziarvi, assumendo contestualmente i connessi impegni di spesa.

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ART. 20 - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO PERMANENTE, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

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ART. 21 - VICESINDACO

1. Il Sindaco attribuisce ad un Assessore le funzioni vicarie per sostituirlo in caso di assenza, impedimento temporaneo o nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

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ART. 22 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a quattro.
2. Gli Assessori sono nominati normalmente tra i Consiglieri; possono essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
1. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

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ART. 23 - NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e comunicati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio; analoga comunicazione viene data al Consiglio Comunale nel caso di dimissioni.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonchè gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al terzo grado, del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
2. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali hanno il divieto di ricoprire incarichi od assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
3. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

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ART. 24 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta e' convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori e dai responsabili dei servizi.
2. Le sedute sono valide se e' presente la metà più uno dei componenti e le deliberazione sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco.
3. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

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ART. 25 - FUNZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel Governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore Generale o dei Funzionari; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. È altresì di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

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