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COME E QUANDO VIENE RILASCIATA LA CARTA D'IDENTITA'
La Carta d'identità è un documento di riconoscimento che può essere rilasciato alle persone residenti nel Comune o che sono temporaneamente dimoranti (in tal caso previo nulla osta del Comune di residenza).
Dal 14 maggio 2011 (D.L. 70 del 13/05/2011) la carta d'identità può essere rilasciata a tutti i cittadini, ma ha una validità differenziata a seconda dell'età del titolare:
- da 0 a < 3 anni: 3 anni
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da 3 a < 18 anni: 5 anni
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> 18 anni: 10 anni
Per i cittadini italiani maggiorenni che lo richiedono e rendono le necessarie dichiarazioni di assenza di cause ostative, può avere anche validità per l'espatrio nei Paesi che la riconoscono come titolo equipollente al passaporto.
Per conoscere l'elenco aggiornato di tali Paesi si consiglia di consultare il sito: www.viaggiaresicuri.it oppure di contattare la Questura - Ufficio Passaporti.
Per i cittadini minorenni (minori di 18 anni) o interdetti, la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori o del tutore o nulla osta del giudice tutelare. In caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore, è possibile supplire a ciò mediante l'autorizzazione del Giudice Tutelare. In caso di genitori separati legalmente, divorziati, celibi o nubili, l'autorizzazione del Giudice Tutelare non è però necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio. (art. 3, Legge 21/11/67, n. 1185).
Il D.L. n. 1/2012 ha stabilito che nella carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di quattordici anni si può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato comunque alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione all'espatrio, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori vengono affidati. Tale dichiarazione deve essere convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero.
Il D.L. n. 112/2008 del 25 giugno ha prolungato la validità della carta d'identità da 5 a 10 anni. Nel caso di documento che compia la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008 l'Ufficio Anagrafe procederà alla convalida del documento originale, apponendo un timbro sul retro della carta. Tuttavia, nel caso in cui l'interessato intenda recarsi all'estero, è opportuno che richieda il rilascio di un nuovo documento.
Il rinnovo della carta d'identità può essere richiesto a partire dal 180° giorno precedente la scadenza.
Il D.L. n. 5/2012 ha stabilito che le carte d'identità rilasciate a partire dal 10/02/2012 riporteranno la scadenza corrispondente al giorno del compleanno del titolare successivo alla scadenza decennale altrimenti prevista per il medesimo documento.
Come si richiede :
E' necessario presentarsi personalmente allo sportello con:
- 2 fotografie recenti a mezzo busto, uguali, senza copricapo, su sfondo bianco. Le foto devono essere stampate su carta fotografica, non possono essere utilizzate foto ottenute attraverso sistemi di stampa elettronica su carta termica poiché potrebbero essere soggette a deterioramento;
- documento di identificazione
Nel caso in cui la persona sia sprovvista di documento, l'identificazione viene effettuata attraverso la dichiarazione di identità della persona resa da 2 testimoni.
Consegnando questi documenti la carta d'identità viene rilasciata direttamente all'interessato, attendendo il tempo necessario alla redazione.
Se si vuole il documento valido per l'espatrio occorre sottoscrivere, sul modello fornito allo sportello, la dichiarazione che non ci si trovi in alcuna delle condizioni ostative previste per il rilascio del passaporto.
Per i cittadini stranieri residenti, la carta d'identità viene rilasciata "non valida ai fini dell'espatrio ". Oltre alla documentazione prevista per i cittadini italiani, occorre presentare, in originale, il permesso di soggiorno in corso di validità o la ricevuta del rinnovo.
Per i minori di anni 18, oltre alle fotografie come sopra indicato, è necessaria la presenza di entrambi i genitori se la carta di identità deve essere valida per l'espatrio. Se un genitore non può essere presente deve essere presentata dichiarazione di assenso utilizzando il modulo allegato in facsimile, firmata e inviata, anche via fax, unitamente a fotocopia del documento di identità.
Se la Carta di identità non serve per l'espatrio basta anche un solo genitore.
In caso di furto o smarrimento della Carta d'identità è necessario presentare la denuncia, in originale, rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) o dai Carabinieri.
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
L'art. 43 del Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Prevede che tutte le Amministrazioni pubbliche ed i
gestiori di pubblici servizi (es. ASA S.p.A. che fornisce
acqua, ENEL S.pA. che fornisce energia elettrica, e
così via) non possono chiedere ai cittadini i
certificati in tutti i casi in cui si può fare
l'autocertificazione ovvero i documenti che esse stesse
sono tenute a certificare o che comunque sono in loro
possesso.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione possono
essere presentate anche ai privati che vi consentono.
La richiesta di certificati costituisce violazione dei
doveri d'ufficio. Il cittadino comunque può continuare
a richiedere i certificati e le Amministrazioni sono
sempre tenute a rilasciarle.
I certificati medici, i certificati sanitari, i certificati
veterinari, i certificati di origine, i certificati
di conformità CE, i certificati di marchi e brevetti
non possono essere sostituiti da autocertificazione.
Tutte le dichiarazioni hanno lo stesso valore e la stessa
validità temporale del certificato che sostituiscono
(6 mesi).
Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445
Moduli
autocertificazione
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
possono essere attestati i fatti, le qualità
personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato
non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili
con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonché
la conformità all'originale della copia di un
documento.
Tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
rivolte alle Amministrazioni pubbliche ed ai gestori
di servizi pubblici (es. ASA S.p.A. che fornisce acqua,
ENEL S.pA. che fornisce energia elettrica, e così
via), anche se non collegate ad una domanda, sono sottoscritte
davanti al dipendente addetto oppure presentate o inviate
con la fotocopia del documento della persona che le
ha firmate. Se la dichiarazione sostitutiva è
rivolta a pribvati va autenticata e conseguentemente
è necessario pagare l'imposta di bollo.
Tutte le dichiarazioni hanno lo stesso valore e la stessa
validità temporale dell'atto che sostituiscono.
Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445
Moduli autocertificazione
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COSA E' NECESSARIO FARE QUANDO NASCE UN BAMBINO?
La dichiarazione di nascita può essere resa indistintamente
da uno dei genitori (qualora siano coniugati tra di
loro), da un loro procuratore speciale o dal medico
o dall'ostetrica o altra persona che abbia assistito
al parto.
Può essere resa nel Comune di nascita del bambino
oppure nel Comune di residenza dei genitori (in quello
della madre se i genitori risiedono in comuni diversi).
Essa deve essere fatta entro 10 giorni dal parto.
Può essere resa anche presso la direzione sanitaria
dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuto
il parto (in questo caso entro 3 giorni dalla nascita).
Qualora i genitori non siano coniugati tra di loro,
è necessaria la presenza di entrambi, salvo che
uno dei genitori non voglia essere menzionato nell'atto
di nascita del figlio naturale.
Il nome imposto al neonato deve corrispondere al sesso,
non deve essere ridicolo, vergognoso o contrario al
buon costume ed all'ordine pubblico; inoltre, se maschio,
non può essere imposto il nome del padre o di
un fratello vivente, se femmina di una sorella vivente.
Per la dichairazione di nascita è necessario
presentarsi con:
" Documento di riconoscimento di chi fa la denuncia
(per i cittadini stranieri il passaporto e il documento
di soggiorno, permesso o carta di soggiorno);
" Codice fiscale di entrambi i genitori;
" Attestazione di avvenuta nascita rilasciata dalla
A.S.L. ovvero dall'ostetrica o da chi abbia assistito
al parto.
Informazioni su Assegni di maternità
Informazioni su Assegni nucleo familiare
Informazioni su Assegni secondo figlio
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CHE COSA E' NECESSARIO FARE PER SPOSARSI?
Per potersi sposare è necessario prima di tutto
richiedere le "Pubblicazioni di matrimonio".
La pubblicazione va richiesta all'Ufficio di Stato Civile
del Comune ove uno dei fidanzati ha la residenza anagrafica
almeno un mese prima della data del matrimonio. Consiste
nella redazione di un apposito verbale e nell'affissione
di un avviso presso il Comune per la durata di 8 giorni,
con il quale l'Ufficiale di stato Civile verifica l'inesistenza
di impedimenti all'assunzione del vincolo. Dopo tre
giorni dal termine della pubblicazione verrà
rilasciato un apposito certificato di esguita pubblicazione
o il nulla osta al matrimonio da consegnare all'autorità
religiosa; da questo momento sarà possibile celebrare
il matrimonio, che dovrà avvenire entro sei mesi,
al termine dei quali l'atto perde la validità.
La pubblicazione va ripetuta anche nel Comune di residenza
dell'altro nubendo.
Per la pubblicazione di matrimonio è necessario
produrre:
" Tante marche da bollo da €. 11,00 quanti
sono gli avvisi da pubblicare;
" Richiesta di pubblicazione rilasciata dal Parroco
(solo per matrimoni concordatari, cioè celebrati
secondo il rito cattolico);
" Coloro che non hanno compiuto i 18 anni devono
presentare un'autorizzazione a contrarre matrimonio,
rilasciata dal competente Tribunale per i Minorenni,
con sede in Pisa;
" Per coloro che sono nati all'estero vengono richiesti:
l'atto di nascita legalizzato e tradotto in italiano
ed il Nulla Osta rilasciato, ai sensi dell'art. 116
del C. C., dalle Autorità competenti del proprio
Paese. Se lo straniero non comprende la lingua italiana,
è necessaria la presenza di un interprete al
momento della pubblicazione.
Dopo che siano state effettuate le pubblicazioni di
matrimonio è possibile sposarsi, o con rito civile
o con rito religioso.
Il rito civile, viene celebrato dal Sindaco, o da un
suo delegato, quale Ufficiale di Stato Civile, presso
la Sala consiliare. L'eventuale allestimento floreale
della Sala è a carico degli interessati.
I non residenti devono esibire la delega rilasciata
dal Sindaco del Comune che ha eseguito le Pubblicazioni
di matrimonio.
E' necessario:
" prendere appuntamento con il Sindaco per concordare
data e ora della celebrazione del matrimonio;
" comunicare all'ufficio di Stato Civile le generalità
dei testimoni e il regime patrimoniale scelto, almeno
il giorno prima dell'evento.
I matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto
cattolico o di altri riti riconosciuti dallo Stato produce
gli stessi effetti del matrimonio civile, purchè
siano eseguite le Pubblicazioni alla Casa Comunale e
l'atto sia trascritto nei Registri di Stato Civile.
La Pubblicazione deve essere richiesta dagli interessati
con congruo anticipo rispetto alla celebrazione, mentre
alla trasmissione dell'atto di matrimonio all'Ufficiale
di Stato Civile per la sua trascrizione provvede direttamente
il celebrante.
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COSA E' NECESSARIO FARE IN CASO DI MORTE DI UNA
PERSONA?
Deve essere resa la dichiarazione di morte all'Ufficiale
di Stato Civile del luogo del decesso, entro ventiquattro
ore dal decesso stesso, dal convivente o da uno dei
parenti o da persona da loro delegata o, in mancanza,
da persona informata del decesso.
Se la morte avviene in un ospedale o altro istituto
è il direttore dell'istituto o un suo delegato
che deve trasmettere la notizia della morte.
E' necessario quindi recarsi all'Ufficio di Stato Civile
con la dichiarazione di denuncia di morte del medico
necroscopo.
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COSA FARE PER CAMBIARE RESIDENZA?
Dal 9 maggio 2012, secondo quanto disposto dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni di cambio di residenza e di trasferimento all'estero, utilizzando l'apposita modulistica ministeriale, non solo attraverso gli appositi sportelli comunali, ma altresì, per raccomandata, o per fax o per via telematica.
Per l'utilizzo del canale telematico, devono essere, tuttavia soddisfatte le sotto indicate condizioni:
- che la dichiarazione di cui trattasi sia sottoscritta con firma digitale;
-
che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
-
che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
-
che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Pertanto, qualora i cittadini non intendano presentarsi agli sportelli comunali, potranno inviare le dichiarazioni di cambio di residenza e di trasferimento all'estero, ESCLUSIVAMENTE, a seconda del canale prescelto, ad uno dei seguenti indirizzi:
Raccomandata:
Comune di Orciano Pisano-Ufficio Anagrafe - Piazza del Municipio, 1 56040 Orciano Pisano
e-mail:
a.rubechini@comune.orcianopisano.pi.it
fax al numero
050683033
PEC
comune.orciano@postacert.toscana.it
A seguito dell´invio della dichiarazione, l´Ufficio provvederà alla registrazione dell´iscrizione/cancellazione anagrafica e, nei successivi 45 giorni ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati.
Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00, i dichiaranti decadranno dal beneficio acquisito per effetto della dichiarazione, nonché assumerà rilievo penale la dichiarazione mendace, pertanto, ne sarà data comunicazione all´autorità competente.
Anche prima di presentarsi allo sportello, tuttavia, è ben consultare la modulistica sottoindicata al fine di conoscere la documentazione da presentare all'Ufficio.
- DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
Modulo da compilare e trasmettere all´Ufficio Anagrafe per effettuare il cambio di residenza
- DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO ALL´ESTERO
Modulo da compilare e trasmettere all´Ufficio Anagrafe per dichiarare il trasferimento della propria residenza all´estero
- ALLEGATO "A" alla dichiarazione di residenza
Dichiarazione di residenza - Allegato A : documentazione necessaria per l´iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all´Unione Europea.
- ALLEGATO "B" alla dichiarazione di residenza
Dichiarazione di residenza - Allegato B: documentazione necessaria per l´iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all´Unione Europea.
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